Il regolamento dell’Unione europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, regolamento 2025/40) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025. Il periodo transitorio di diciotto mesi si conclude il 12 agosto 2026 e da quella data scattano i primi obblighi concreti.

La distinzione conta: il PPWR è un regolamento, non una direttiva. Non serve alcun recepimento nazionale nei 27 Stati membri, le stesse regole si applicano ovunque nello stesso giorno. Per gli esportatori abituati a interpretazioni diverse da un paese all’altro, questo significa insieme semplificazione e irrigidimento.

Gli obblighi in vigore dal 12 agosto

Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità

Da questa data il fabbricante deve tenere un fascicolo tecnico e redigere una dichiarazione di conformità per ogni imballaggio immesso sul mercato UE. L’importatore stabilito nell’UE deve conservarne copia e poter fornire la documentazione tecnica alle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.

Un dettaglio merita attenzione: chi fa progettare o produrre un imballaggio con il proprio marchio è considerato fabbricante, indipendentemente da chi lo realizza materialmente. Se sulla confezione c’è il vostro marchio, la valutazione di conformità e il fascicolo tecnico competono a voi, non al terzista.

Restrizioni sulle sostanze

  • Metalli pesanti: la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non può superare 100 mg/kg.
  • PFAS: gli imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS oltre le soglie definite non possono essere immessi sul mercato UE.
  • Sostanze preoccupanti: l’imballaggio deve essere fabbricato in modo da ridurre al minimo le sostanze preoccupanti, compresi gli effetti nella fase di rifiuto e l’impatto ambientale.

Informazioni di identificazione

Sull’imballaggio, o in certi casi nei documenti di accompagnamento, devono comparire nome, marchio e recapiti del fabbricante e, se del caso, dell’importatore, insieme a un numero di tipo, lotto o serie.

Gli imballaggi non conformi a questi requisiti non possono essere legalmente immessi sul mercato UE dopo il 12 agosto 2026.

Il vero cambiamento strutturale arriva nel 2030

Gli obblighi che scattano il 12 agosto riguardano soprattutto documentazione e contenuto chimico. La soglia che interessa direttamente il settore del riciclo è il 1° gennaio 2030.

Da quella data diventa obbligatoria una quota minima di contenuto riciclato post-consumo negli imballaggi in plastica: 30 % per gli imballaggi in PET a contatto con alimenti e 10 % per le altre plastiche sensibili al contatto. Nel 2040 l’obiettivo per il PET alimentare sale al 50 %.

Due aspetti saranno decisivi nella pratica. Primo, gli obiettivi possono essere raggiunti solo con materiale riciclato post-consumo; gli scarti di produzione non contano. Secondo, la quota si calcola come media annua per stabilimento produttivo, non per singolo imballaggio.

La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2026 l’atto di esecuzione che definisce la metodologia di calcolo e verifica del contenuto riciclato. In altre parole, la risposta alla domanda “come si dimostra” arriverà entro fine anno.

Movimento anche sul fronte del contatto alimentare

Anche il regolamento 2022/1616, che disciplina le plastiche riciclate a contatto con alimenti, è oggetto di una proposta di modifica. La bozza è stata notificata all’OMC ad aprile 2026 e la consultazione pubblica si è chiusa il 14 giugno 2026. La modifica riguarda in particolare i requisiti della dichiarazione di conformità e la gestione digitale del registro UE.

L’obbligo di un processo autorizzato dall’EFSA per il riciclo meccanico del PET non cambia. Cambia il peso della tracciabilità e della documentazione.

Cosa significa per i produttori in Turchia

Ogni azienda che vende dalla Turchia verso l’UE imballaggi, prodotti confezionati o materia prima rPET fa parte di questa catena. Anche quando l’obbligo della dichiarazione ricade sul cliente europeo, i dati necessari per redigerla arrivano dal fornitore.

Le azioni a breve termine sono concrete:

  1. Inventariare le referenze di imballaggio destinate al mercato UE
  2. Raccogliere i dati su sostanze e materiali dai fornitori a monte
  3. Predisporre una registrazione di tracciabilità in grado di documentare il contenuto riciclato post-consumo
  4. Confrontare gli obiettivi 2030 con le formulazioni attuali e calcolare il divario

Il 2030 può sembrare lontano, ma considerando i cicli di riformulazione, qualifica fornitori e approvazione dei marchi, il tempo utile si misura in pochi anni.

Dove si colloca Doğa Pet

Non vediamo il PPWR come un costo imposto al settore, ma come una norma che apre la strada ai produttori che hanno investito nel modo giusto. Quando il contenuto riciclato diventerà obbligatorio, la differenza tra un impianto capace di documentare la qualità e uno che non lo è si rifletterà per la prima volta sul prezzo.

La logica del nostro impianto di Kırklareli poggiava già su questo scenario:

  • Tutto il nostro input è post-consumo. Gli obiettivi 2030 si possono raggiungere solo così; gli scarti di produzione non contano. Lavoriamo bottiglie PET post-consumo fin dall’inizio. L’intero percorso è descritto nella pagina processo di riciclo.
  • L’idoneità al contatto alimentare dipende dall’autorizzazione del processo. Il nostro processo bottle-to-bottle è approvato da FDA ed EFSA per applicazioni a contatto con alimenti.
  • Il fronte certificazioni è pronto. Oltre a EFSA e FDA disponiamo di GRS, RecyClass, FSSC, REACH, SEDEX e ISO 9001/14001/22000/27001/50001, elencate nella pagina certificazioni.
  • Produciamo i dati di cui il cliente ha bisogno. La dichiarazione di conformità e il fascicolo tecnico competono a chi immette l’imballaggio sul mercato. Ma i dati sulla materia prima contenuti in quel fascicolo vengono da noi.

Una distinzione va detta chiaramente: la conformità al PPWR è responsabilità di chi immette l’imballaggio sul mercato UE, non del fornitore di materia prima. Il nostro compito è fornire il materiale che rende possibile quella conformità, e i dati che lo accompagnano.

Se state confrontando gli obiettivi 2030 con la vostra formulazione attuale, contattateci.

Fonti