Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026 e il dibattito si è già spostato. La domanda ora non è più se gli imballaggi in plastica dovranno contenere riciclato dal 2030, ma quale riciclato verrà conteggiato. Ad agosto la Commissione europea ha aperto gli inviti a presentare contributi sugli atti dell’articolo 7; il 2 settembre le associazioni europee del riciclo hanno pubblicato una dichiarazione congiunta chiedendo una preferenza “Made in Europe”. Per chiunque compri o venda rPET attraverso il confine dell’UE, questo è il dossier da seguire.
Gli obiettivi 2030 in breve
Dal 1° gennaio 2030 l’articolo 7 del regolamento (UE) 2025/40 impone quote minime di riciclato post-consumo nella parte in plastica degli imballaggi: 30% per gli imballaggi sensibili al contatto composti principalmente da PET, 10% per quelli sensibili al contatto in altre plastiche, 30% per le bottiglie monouso per bevande in plastica e 35% per tutti gli altri imballaggi in plastica, calcolate per tipo di imballaggio e stabilimento di produzione, per anno. Il regolamento ammette già che i rifiuti siano raccolti e riciclati fuori dall’Unione, a condizione che raccolta e riciclo rispettino standard equivalenti a quelli UE. Come dimostrare questa equivalenza è esattamente ciò che resta da scrivere (gli obblighi già in vigore sono riassunti nella nostra panoramica sul PPWR).
Tre atti entro il 31 dicembre 2026
La Commissione deve adottare tre atti di diritto derivato entro fine anno e ha appena chiuso il primo giro di consultazione su tutti e tre (dal 14 agosto al 16 settembre):
- Articolo 7, paragrafo 8: un atto di esecuzione sulla metodologia per calcolare e verificare la percentuale di contenuto riciclato e sul formato della documentazione tecnica.
- Articolo 7, paragrafo 9: un atto delegato con i criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica.
- Articolo 7, paragrafo 10: un atto di esecuzione su come valutare, verificare e certificare, anche tramite audit di terza parte, l’equivalenza delle regole applicate quando i rifiuti plastici post-consumo sono raccolti o riciclati in un paese terzo. È la cosiddetta clausola specchio.
Nessuno di questi atti è una scadenza di conformità per le imprese, ma insieme decidono se una tonnellata di rPET prodotta in Turchia, Nord Africa o Asia potrà essere dichiarata a fronte dell’obbligo 2030 di un marchio europeo.
Cosa chiedono le associazioni dei riciclatori
Nella dichiarazione congiunta del 2 settembre, FEAD, Plastics Recyclers Europe e Recycling Europe chiedono tre principi. Primo: gli imballaggi prodotti o riempiti nell’UE dovrebbero raggiungere gli obiettivi con riciclati provenienti da rifiuti raccolti e riciclati in Europa (UE27, EFTA e Regno Unito). Secondo: per gli imballaggi prodotti e riempiti fuori dall’UE, il riciclato dovrebbe contare solo se l’equivalenza è dimostrata a due livelli: una valutazione del paese da parte della Commissione e una certificazione dell’impianto rilasciata da terza parte indipendente, valida un anno. Terzo: verifica armonizzata e un modello di catena di custodia, così che l’origine dei rifiuti sia controllabile in ogni fase.
Plastics Recyclers Europe stima che l’Europa avrà perso quasi un milione di tonnellate di capacità di riciclo tra il 2023 e la fine del 2025 e indica le importazioni a basso prezzo come causa principale. La pressione verso una verifica rigorosa peserà sul testo finale.
Cosa è legge e cosa è lobbying
Il regolamento ammette il materiale di paesi terzi a condizione di equivalenza; non contiene alcuna preferenza “Made in Europe”, e un’esclusione generalizzata solleverebbe questioni di diritto commerciale. È in corso uno studio della Commissione sugli oneri amministrativi dell’articolo 7, paragrafo 10, segno che si sta disegnando un sistema di verifica e non una porta chiusa. L’esito più probabile è un regime esigente ma aperto: riconoscimento a livello di paese, certificazione annuale con audit di ogni impianto e documentazione che segue il materiale fino al produttore di imballaggi.
Cosa significa per l’rPET turco
La Turchia parte da una posizione più solida della maggior parte delle origini extra-UE: unione doganale con l’UE, adesione all’OCSE e un sistema di deposito cauzionale attivo dal 1° luglio 2026 che porta nel flusso bottiglie raccolte separatamente. Sul lato impianto, i criteri descritti dalle associazioni (processo sottoposto ad audit, origine degli input documentata, certificato rinnovato ogni anno) sono vicini a ciò che un audit di catena di custodia GRS verifica già annualmente.
Nell’impianto Doğa Pet di Kırklareli ogni fase lascia una registrazione: origine delle balle in accettazione, purezza della selezione, parametri della linea di lavaggio, rilascio di laboratorio lotto per lotto e certificati spediti insieme al granulo rPET per contatto alimentare. Descriviamo questa catena in Dalla balla all’rPET alimentare: dentro l’impianto PET. Se nel 2027 arriverà un audit di equivalenza, la documentazione esiste già oggi.
Cosa dovrebbero fare gli acquirenti prima dell’adozione dell’atto
Tre passi costano poco oggi e fanno risparmiare molto domani: chiedere a ogni fornitore extra-UE la certificazione di terza parte in corso (GRS, EuCertPlast, RecyClass) e la documentazione sull’origine delle balle; inserire nei contratti 2027 una clausola di equivalenza che leghi i volumi all’atto finale dell’articolo 7, paragrafo 10; e mantenere più di un’origine certificata, perché un atto severo non lasci nessuna linea senza materiale idoneo.
Aggiorneremo questa analisi alla pubblicazione delle bozze. Per vedere prima la documentazione che accompagna il nostro materiale, contattateci per una visita in impianto o un campione con il suo fascicolo di lotto completo.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), articolo 7 – EUR-Lex
- EUROPEN – PPWR Secondary Legislation Tracker
- Commissione europea – Condizioni per l’importazione di materiali riciclati da usare negli imballaggi (invito a presentare contributi)
- FEAD, PRE, Recycling Europe – Dichiarazione congiunta, 2 settembre 2026
- Packaging Europe – Plastics Recyclers Europe segnala l’aumento delle chiusure di impianti


